CFI presta le seguenti attivia' oltre alla consulenza in materia di investimenti
Scegliere, tra la vasta gamma di strumenti finanziari esistente sul mercato, i prodotti che per le loro caratteristiche di rischio e rendimento risultano adatti alle tue caratteristiche e ai tuoi obiettivi non è facile.
Avvalerti di una persona professionalmente preparata, in grado di consigliare prodotti appropriati o adeguati al tuo profilo di investitore e alle tue esigenze è quindi fondamentale.
In un periodo nel quale la volatilità delle variabili di mercato (tassi di cambio, tassi di interesse e prezzi delle materie prime) rischiano di compromettere liquidità e redditività del capitale investito, La copertura efficiente del rischio è difficilmente ottenibile attraverso prodotti finanziari preconfezionati.
Ecco perchè affidarsi ad un professionista indipendente per l'individuazione dei rischi e la scelta di strumenti efficienti, personalizzati, trasparenti e poco onerosi adatti a contrastarli.
Nel contesto dell'attuale sistema previdenziale pubblico assume sempre maggiore importanza, soprattutto per le giovani generazioni, la capacità di costruirsi, anno dopo anno, una pensione integrativa privata.
Una scelta importante che richiede una alta professionalità finanziaria, fiscale e normativa. Il nostro compito è integrare queste competenze per elaborare soluzioni personalizzate ottimali sia dal punto di vista fiscale che finanziario.
Qui sotto trovate l'informativa pre contrattuale che vi invito a leggere prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.
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visitate il sito internet https://www.acf.consob.it
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
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Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento ESG”) prevede che consulenti finanziari pubblichino...
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Assunto in istituto di credito nel 1983 nel corso degli anni effettua ricopre vari incarichi fino a diventare direttore di filiale nel 1992. Nel 1999 funzionario/responbabile di filiale dirigendo fino a 7 filiali bancarie di diversi istituti di credito. Iscritto all' ALBO UNICO CONSULENTI FINANZIARI, SEZIONE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI con delibera OCF n. 1042 del 12/03/2019. Nel maggio 2017 lascia gli istituti di credito diventando titolare della studio finanziario indipendente C.F.I.62